Biologo Nutrizionista, sono laureato con lode in Biologia Cellulare presso l’Università di Roma “La Sapienza” e successivamente mi sono abilitato all’esercizio della professione di Biologo. Durante gli anni universitari ho maturato un grande interesse nei confronti dell’alimentazione che mi ha spinto a conseguire un Master post laurea in “Dietologia e Nutrizione Clinica”.
Ho svolto un tirocinio formativo presso “l’ASL Roma E” occupandomi dei disturbi del comportamento alimentare insieme ad un team di psicologi e psichiatri (con i quali tutt’ora collaboro). Seguo costantemente corsi di aggiornamento per approfondire le più svariate tematiche legate all’alimentazione.
Ricevo su appuntamento in vari studi, centri polispecialistici e sportivi di Roma (zona Monteverde, Centro Storico, Parioli, Eur). Collaboro come Biologo Nutrizionista con la Società Carrarese Calcio; inoltre seguo diversi atleti, di èlite e non, di vari sport (rugby, judo, pugilato, pallavolo, atletica leggera, nuoto, tennis).
L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di Biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”. Del resto la stessa giurisprudenza amministrativa ha confermato che, oltre alla legge, costituisce fondamento delle competenze del biologo il decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362/93. Il decreto attribuisce ai biologi la “determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche…la determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività)… la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali, nosocomi…” (v. Cons. Stato, sez. V, 16.11.2005, n. 6394, in Foro Amm. Cons. St. 2005, 3305).
Applicando poi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, l’obbligo che incombe al biologo è ovviamente quello di non qualificarsi come medico, e, quindi, di non effettuare diagnosi mediche e di non prescrivere farmaci (in tal senso Cass. Pen. 04.05.2005 n. 16626).
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